Smart working, accordi non sempre validi. A partire dall’orario di lavoro

Gli accordi sindacali sullo smart working, pur essendo stati stipulati per la maggior parte a ridosso dell’approvazione della legge in materia (81/2017, in vigore dal 14 giugno), non sempre colgono la portata innovativa dell’istituto. In alcuni casi, anzi, sembrano quasi preoccupati di contenerne gli effetti potenzialmente dirompenti delle tradizionali coordinate spazio-temporali del rapporto di lavoro subordinato.

La definizione legislativa di lavoro agile postula una modalità di esecuzione della prestazione in cui la scelta del luogo e dell’orario in cui lavorare è in linea di massima rimessa al lavoratore («senza precisi vincoli» dice la norma), salve le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, da disciplinare nell’accordo individuale. La quasi totalità degli accordi sindacali invece concepisce il lavoro agile come una “concessione” limitata ad alcune giornate alla settimana, in cui al dipendente, dietro sua richiesta, è consentito di lavorare all’esterno dei locali aziendali.

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