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LEGGE 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria. (11G0153) 

 

 Vigente al: 26-7-2011 

 

 
 
 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                             Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 1. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 15 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                               Berlusconi, Presidente del Consiglio
                               dei Ministri 
 
                              Tremonti, Ministro dell'economia e
                               delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 
 
 All'articolo 1, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «la
media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e dopo
le parole: «incarichi negli altri» sono inserite le seguenti: «sei
principali»; al secondo periodo, dopo le parole: «la media» sono
inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL». 
 All'articolo 4, al comma 2, la parola: «riconosciuti» e' sostituita
dalle seguenti: «che vengono riconosciuti». 
 All'articolo 5, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
   «2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte
concernente gli organi previsti per legge che operano presso il
Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS e alla Commissione
istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, si
interpreta nel senso che alle stesse comunque non si applica quanto
previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248». 
 All'articolo 6, al comma 2, le parole: «Il versamento della quota
annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e'
effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.»
sono soppresse. 
 All'articolo 10: 
   al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate» e' sostituita
dalla seguente: «adottare»; 
   al comma 17, lettera b), le parole: «Fondi di bilancio» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"». 
 All'articolo 12: 
   al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto» e' sostituita
dalla seguente: «previsti»; 
   al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» e' sostituita
dalla seguente: «quindicesimo»; 
   al comma 14, la parola: «contro» e' sostituita dalla seguente:
«conto». 
 All'articolo 14: 
   al comma 3, le parole: «giugno 199» sono sostituite dalle
seguenti: «giugno 1994»; 
   al comma 6, primo periodo, le parole: «le attivita' e le» sono
sostituite dalle seguenti: «delle attivita' e delle»; 
   al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite dalle
seguenti: «e delle finanze".»; 
   al comma 18, secondo periodo, le parole: «e dentro» sono
sostituite dalle seguenti: «ed entro»; 
   al comma 19, secondo periodo, la parola: «internalizzazione» e'
sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione». 
 All'articolo 16: 
   al comma 1, lettera g), dopo le parole: «attivita' operative o
missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i contenuti del
comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 17,
comma 23, lettera a), del decreto-legge 1 º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; 
 All'articolo 17: 
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del finanziamento»
sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»; 
   al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola: «Costrizione»
e' sostituita dalla seguente: «Costituzione»; 
   al comma 6, le parole: «486,5 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «105 milioni di euro»; le parole: «periodo 1 º
giugno-31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «periodo
compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto» ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133»; 
   al comma 8, primo periodo, le parole: «,entro il 30 giugno 2013
il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il 30 giugno
2013 il Ministero»; 
   al comma 9, primo periodo, la parola «e» e' soppressa e le
parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai
commi 7 e 8»; 
   al comma 10, lettera d), le parole: «raccomandazione 2001/361/
CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE». 
 All'articolo 18: 
   il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
   «3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, per il   biennio   2012-2013,   ai   trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il   meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non e' concessa, con esclusione della fascia di importo
inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con
riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle
pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo
superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base della   normativa   vigente,   l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato.»; 
   il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
   «4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modifiche: 
     a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla
seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato
al comma 12-ter,"; 
     b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013" e "30
giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e "31
dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.»; 
   al comma 8, le parole: «marzo 1933» sono sostituite dalle
seguenti: «marzo 1983»; 
   al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per le
categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»; 
   al comma 18, le parole: «articolo 1» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 01»; 
   dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti: 
     «22-bis.   In   considerazione   della   eccezionalita'   della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dal 1 º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino
90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di
perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente  il predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la
parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il
trattamento pensionistico complessivo non puo' essere   comunque
inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono
anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, nonche' i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei
dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa
la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
nonche' le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il
personale addetto alle imposte di consumo, per   il   personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale gia'
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione   e'
applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione
dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun
rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e'
preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo
per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal
casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto   del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive
modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i
necessari elementi per   l'effettuazione   della   trattenuta   del
contributo di perequazione, secondo modalita' proporzionali   ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate,
entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e' erogato il
trattamento su cui e' effettuata la trattenuta, all'entrata del
bilancio dello Stato. 
     22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti
di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il
diritto al pensionamento indipendentemente dall'eta'   anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto
stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni." 
     22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter
le disposizioni   in   materia   di   decorrenza   dei   trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi,
nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorche'
maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal
1 º gennaio 2012: 
       a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali   stipulati
anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223; 
       b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011; 
       c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
     22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande   di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che
intendono avvalersi del regime delle decorrenze previsto dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge
di conversione del   presente   decreto.   Qualora   dal   predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione, l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande   di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 22-quater». 
 All'articolo 20: 
   al comma 1, il quinto periodo e' soppresso e all'ultimo periodo
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonche' le modalita' e
le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione
del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti
siano risultate inadempienti al patto di stabilita' e delle regioni
sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
     «2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso   alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica   fissati,   a
decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i
predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla
base dei seguenti parametri di virtuosita': 
       a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa
storica e costi e fabbisogni standard; 
       b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
       c) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente
dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla
popolazione residente, alle funzioni   svolte   anche   attraverso
esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione
del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della
legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle
stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter; 
       d) autonomia finanziaria; 
       e) equilibrio di parte corrente; 
       f) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale per gli enti locali; 
       g) rapporto tra gli introiti   derivanti   dall'effettiva
partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i
tributi erariali, per le regioni; 
       h) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di
contrasto all'evasione fiscale; 
       i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e
accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni societarie
nel rispetto della normativa vigente»; 
   dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
     «2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e   delle
funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma
2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro   di
riferimento realta' rappresentative dell'offerta di prestazioni con
il miglior rapporto qualita-costi. 
     2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua un coefficiente
di correzione connesso alla dinamica nel miglioramento conseguito
dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti con riguardo
ai parametri di cui al citato comma 2. 
     2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
       "31. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni
che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma
associata deve raggiungere e' fissato in 5.000 abitanti o nel
quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente piu'
piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque  il
completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
26 a 30 del presente articolo: 
       a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
       b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009; 
       c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009"»; 
   al comma 3: 
     dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni
del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno
2012»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»; all'ultimo
periodo, le parole: «puo' essere ridotto» sono sostituite dalle
seguenti: «e' ridotto»; 
   i commi 6, 7 e 8 sono soppressi; 
   dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: 
     «17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai
rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte
dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014». 
 All'articolo 21, comma 4, capoverso « 11-quater», dopo le parole:
«diritto comunitario e» sono inserite le seguenti: «in particolare
alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, nonche'», le parole: «del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188,» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono
sostituite dalle seguenti: «si applica». 
 All'articolo 22: 
   al comma 1, capoverso 1, le parole «1. "Ai fini» sono sostituite
dalle seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria). - 1. Ai
fini»; 
   al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, le parole: «comma
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «periodo precedente»; 
   al comma 1, capoverso 4, e al comma 4, ovunque ricorrano, le
parole: «articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17 e
seguenti». 
 All'articolo 23: 
   al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) dopo
il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei confronti dei
soggetti di cui: 
     a) all'articolo 5, che esercitano attivita'   di   imprese
concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di
autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; 
     b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento; 
     c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"»; 
   al comma 7, alinea, le parole: «allegata al DPR 26 ottobre 1972,
n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «approvata con decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»; 
   al comma 7, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
     "2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati
dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385: 
       1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il
cui complessivo valore nominale o di rimborso presso   ciascun
intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro: 
         a) con periodicita' annuale euro 34,20 
         b) con periodicita' semestrale euro 17,1 
         c) con periodicita' trimestrale euro 8,55 
         d) con periodicita' mensile euro 2,85 
       2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro
ed inferiore a 150.000 euro: 
         a) con periodicita' annuale euro 70,00 
         b) con periodicita' semestrale euro 35,00 
         c) con periodicita' trimestrale euro 17,5 
         d) con periodicita' mensile euro 5,83 
       3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro: 
         a) con periodicita' annuale euro 240,00 
         b) con periodicita' semestrale euro 120,00 
         c) con periodicita' trimestrale euro 60,00 
         d) con periodicita' mensile euro 20,00 
       4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000
euro: 
         a) con periodicita' annuale euro 680,00 
         b) con periodicita' semestrale euro 340,00 
         c) con periodicita' trimestrale euro 170,00 
          d) con periodicita' mensile euro 56,67 
       5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro
ed inferiore a 150.000 euro: 
         a) con periodicita' annuale euro 230,00 
         b) con periodicita' semestrale euro 115,00 
         c) con periodicita' trimestrale euro 57,50 
         d) con periodicita' mensile euro 19,17 
       6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro: 
         a) con periodicita' annuale euro 780,00 
         b) con periodicita' semestrale euro 390,00 
         c) con periodicita' trimestrale euro 195,00 
         d) con periodicita' mensile euro 65,00 
       7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di
titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000
euro: 
         a) con periodicita' annuale euro 1.100,00 
         b) con periodicita' semestrale euro 550,00 
         c) con periodicita' trimestrale euro 275,00 
         d) con periodicita' mensile euro 91,67"»; 
   il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
     «10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilita' degli
accantonamenti, all'articolo 107, comma 2,  del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo e'
aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e
gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo
precedente e' pari all' 1 per cento".»; 
   al comma 12, capoverso «10-bis», le parole: «dell'articolo 24, e
seguenti,» sono soppresse; 
   al comma 17, lettera c), e al comma 19, lettera c), dopo le
parole: «decreto legislativo 18 dicembre 1997,» sono inserite le
seguenti: «n. 471,»; 
   al comma 28, lettera c), la parola: «e)» e' sostituita dalla
seguente: «d-ter)»; 
   al comma 33, le parole: «e le disposizioni» sono sostituite dalle
seguenti: «le disposizioni»; 
   al comma 36, le parole: «e 215» sono soppresse e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «. Al comma 215 del medesimo articolo,
al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e
nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»; 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
     «50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
     "2-bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede
l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione". 
     50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai
compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
     50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,
restano confermati a decorrere dal 1 º gennaio 2012. Continua ad
applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2011, n. 75». 
 All'articolo 24: 
   al comma 34, quarto periodo, la parola: «aggiudicati»   e'
sostituita dalla seguente: «aggiudicate» e, all'ultimo periodo, le
parole: «n. 773."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 773»; 
   al comma 39 e al comma 40, le parole: «del monopoli» sono
sostituite dalle seguenti: «dei monopoli». 
 All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «e' ridotta al 5 per
cento.» sono aggiunte le seguenti: «Il regime di cui ai periodi
precedenti e' applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta
successivo a quello di inizio dell'attivita' ma non oltre il periodo
di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta'». 
 All'articolo 29: 
   al comma 1, capoverso 4, le parole: «alla cancellazione» sono
sostituite dalle seguenti: «la cancellazione»; 
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
     «1-bis. Al fine di incrementare il   tasso   di   crescita
dell'economia nazionale, ferme restando le   categorie   di   cui
all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta
Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera' alle categorie
interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei
servizi e delle attivita' economiche; trascorso il termine di otto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, cio' che non sara' espressamente regolamentato
sara' libero. 
     1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di
garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per la dismissione
di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non
territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono
immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita' di alienazione
sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non
discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30
giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»; 
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei servizi» sono
aggiunte le seguenti: «e delle attivita' economiche». 
   alla rubrica, le parole: «e dei servizi» sono sostituite dalle
seguenti: «, dei servizi e delle attivita' economiche». 
 All'articolo 32: 
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono
soppresse e le parole: «Ministero delle   infrastrutture»   sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture»; 
   al comma 3, le parole: «presente decreto che» sono sostituite
dalle seguenti: «presente decreto». 
 All'articolo 33, comma 7, le parole: «di cui il» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai». 
 All'articolo 35: 
   al comma 2, quarto periodo, le parole: «Asse prioritario i» sono
sostituite dalle seguenti: «Asse prioritario 1»; 
   al comma 4, le parole: «articolo 4» sono sostituite dalle
seguenti: «articolo 14»; 
 All'articolo 36: 
   al comma 2, lettera b), numero 3), alla parola: «affidamento»
sono premesse le seguenti: «in alternativa a quanto previsto al
numero 1),»; 
   al comma 3, lettera d), le parole: «dell'articolo 23» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23»; 
   dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
   «10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: 
   "12. Chiunque non osserva le prescrizioni   indicate   nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a
euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"». 
 All'articolo 37: 
   al comma 6, lettera b), numero 2), le parole: «al doppio
dell'importo» sono sostituite dalle   seguenti:   «a   tre   volte
l'importo»; 
   al comma 6, lettera z), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
     "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario"»; 
   al comma 6, lettera aa), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
     "a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo
amministrativo e nel processo tributario"». 
 All'articolo 38: 
   al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art. 445-bis», al
primo comma, le parole: «presso il Tribunale del capoluogo di
provincia in cui risiede l'attore» sono  sostituite dalle seguenti:
«presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore», al quinto
comma, le parole: «articolo 196» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 196,» e il settimo comma e' soppresso; 
   dopo il comma 4, le parole: «4. A decorrere» sono sostituite
dalle seguenti: «5. A decorrere» e i successivi commi 5, 6 e 7 sono
rispettivamente rinumerati come commi 6, 7 e 8. 
 All'articolo 39: 
   al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» sono inserite
le seguenti: «in servizio o a riposo» e dopo le parole: «avvocati
dello Stato» le parole: «, in servizio o» sono soppresse; 
   al comma 2, lettera c), numero 5): 
     al primo ed al secondo periodo del capoverso «1-bis», le
parole: «che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano»
sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in forma non individuale,» e dopo le parole:
«lettera i)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»; dopo il
secondo periodo del capoverso «1-bis» e' aggiunto il seguente:
«All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilita'
previste nei periodi che precedono provvede il   Consiglio   di
Presidenza della giustizia tributaria»; 
     al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4,
avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto
sono revocate»; 
     al comma 8, lettera c), le parole da: «, senza applicazione»
fino alla fine della lettera sono soppresse; 
     al comma 8, lettera d), le parole: «sentito il Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «sentiti il DIgitPA». 
  All'articolo 40: 
   al comma 1, le parole: «5.850 milioni di euro per l'anno 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni di euro per l'anno
2012»; 
   dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
     «1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13,
terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi
definitivi con le modalita' ivi previste. Le entrate previste dal
primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
     1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di
cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la
disposizione del primo periodo del   presente   comma   non   sia
suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma
con riferimento ai singoli regimi interessati. 
     1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica
qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il
riordino della spesa in materia sociale, nonche' la eliminazione o
riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare
effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a
4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2014»; 
   al comma 2, alinea, le parole: «articolo 21, commi 3 e 6» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6», le parole:
«articolo 37, comma 21» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37,
comma 20», le parole: «2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno
2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «4.427,863 milioni di euro per l'anno
2012»; 
   al comma 2, lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per
l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1.490,463 milioni di
euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863 milioni di euro per
l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1.314,863 milioni di
euro per l'anno 2012»; 
   al comma 2, lettera c), le parole: «2016 milioni di euro» sono
sostituite dalla seguente: «2016». 
 E' aggiunto, in fine, il seguente allegato: 
 
 
             Parte di provvedimento in formato grafico
 
 

 

LEGGE 15 luglio 2011, n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98  recante  disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria. (11G0153) 
 
 Vigente al: 26-7-2011  
 
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  recante  disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e'  convertito  in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 15 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
                AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98 
 
  All'articolo 1, comma 1, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «la
media» sono inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL» e  dopo
le parole: «incarichi negli altri» sono inserite  le  seguenti:  «sei
principali»; al secondo periodo, dopo  le  parole:  «la  media»  sono
inserite le seguenti: «ponderata rispetto al PIL». 
  All'articolo 4, al comma 2, la parola: «riconosciuti» e' sostituita
dalle seguenti: «che vengono riconosciuti». 
  All'articolo 5, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma  1,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nella  parte
concernente gli organi previsti  per  legge  che  operano  presso  il
Ministero per l'ambiente, e limitatamente alla Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale -  VIA  e  VAS  e  alla  Commissione
istruttoria per l'autorizzazione  integrata  ambientale  -  IPPC,  si
interpreta nel senso che alle stesse comunque non si  applica  quanto
previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
29, comma 2, lettera e-bis),  e  comma  2-bis,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248». 
  All'articolo 6, al comma 2, le parole: «Il versamento  della  quota
annua di rimborso,  spettante  sulla  base  del  presente  comma,  e'
effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.»
sono soppresse. 
  All'articolo 10: 
    al comma 14, primo periodo, la parola: «adottate»  e'  sostituita
dalla seguente: «adottare»; 
    al comma 17, lettera b), le  parole:  «Fondi  di  bilancio»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fondi di bilancio"». 
  All'articolo 12: 
    al comma 7, ultimo periodo, la parola: «previsto»  e'  sostituita
dalla seguente: «previsti»; 
    al comma 13, primo periodo, la parola: «sedicesimo» e' sostituita
dalla seguente: «quindicesimo»; 
    al comma 14, la parola: «contro» e'  sostituita  dalla  seguente:
«conto». 
  All'articolo 14: 
    al comma  3,  le  parole:  «giugno  199»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «giugno 1994»; 
    al comma 6, primo periodo, le parole: «le attivita'  e  le»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle attivita' e delle»; 
    al comma 16, le parole: «e delle finanze.» sono sostituite  dalle
seguenti: «e delle finanze".»; 
    al  comma  18,  secondo  periodo,  le  parole:  «e  dentro»  sono
sostituite dalle seguenti: «ed entro»; 
    al comma 19, secondo periodo, la parola:  «internalizzazione»  e'
sostituita dalla seguente: «internazionalizzazione». 
  All'articolo 16: 
    al comma 1, lettera g), dopo le parole:  «attivita'  operative  o
missioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatti salvi i  contenuti  del
comma 1-bis del medesimo articolo, come modificato dall'articolo  17,
comma 23, lettera a), del  decreto-legge  1 º  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»; 
  All'articolo 17: 
    al comma 1, primo periodo, dopo le  parole:  «del  finanziamento»
sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»; 
    al comma 4, lettera a), ultimo periodo, la parola:  «Costrizione»
e' sostituita dalla seguente: «Costituzione»; 
    al comma 6, le parole: «486,5 milioni di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «105  milioni  di  euro»;  le  parole:  «periodo  1 º
giugno-31 dicembre 2011» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «periodo
compreso tra il 1º giugno 2011 e la data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto» ed e' aggiunto,  in  fine,
il seguente periodo: «A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p)  e  p-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere  effetto  le
disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
    al comma 8, primo periodo, le parole: «,entro il 30  giugno  2013
il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «. Entro il  30  giugno
2013 il Ministero»; 
    al comma 9, primo periodo,  la  parola  «e»  e'  soppressa  e  le
parole: «al presente articolo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai
commi 7 e 8»; 
    al comma 10, lettera d), le  parole:  «raccomandazione  2001/361/
CE» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandazione 2003/361/CE». 
  All'articolo 18: 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. A titolo di concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza  pubblica,  per  il   biennio   2012-2013,   ai   trattamenti
pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione  automatica  delle  pensioni,  secondo  il   meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448,  non  e'  concessa,  con  esclusione  della  fascia  di  importo
inferiore a  tre  volte  il  predetto  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento alla quale l'indice  di  rivalutazione  automatica  delle
pensioni e' applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, nella misura del 70  per  cento.  Per  le  pensioni  di  importo
superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato  della  quota  di  rivalutazione  automatica
spettante  sulla  base  della   normativa   vigente,   l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato.»; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. All'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 12-bis,  la  parola:  "2015"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo quanto indicato
al comma 12-ter,"; 
      b) al comma 12-ter, primo periodo,  le  parole:  "2013"  e  "30
giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2011" e  "31
dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo.»; 
    al comma  8,  le  parole:  «marzo  1933»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «marzo 1983»; 
    al comma 16, lettera a), capoverso «1-bis», le parole: «e per  le
categorie» sono sostituite dalle seguenti: «per le categorie»; 
    al comma 18,  le  parole:  «articolo  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 01»; 
    dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti: 
      «22-bis.   In   considerazione   della   eccezionalita'   della
situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle  esigenze
prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica,  a
decorrere dal  1 º  agosto  2011  e  fino  al  31  dicembre  2014,  i
trattamenti pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di
previdenza obbligatorie,  i  cui  importi  complessivamente  superino
90.000 euro lordi  annui,  sono  assoggettati  ad  un  contributo  di
perequazione pari al 5 per cento della parte  eccedente  il  predetto
importo fino a 150.000 euro, nonche' pari al  10  per  cento  per  la
parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta  riduzione  il
trattamento  pensionistico  complessivo  non  puo'  essere   comunque
inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti  importi  concorrono
anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che  garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad  integrazione  del  trattamento
pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle  di  cui  al  decreto
legislativo 16 settembre 1996, n.  563,  al  decreto  legislativo  20
novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
252, nonche' i trattamenti che assicurano  prestazioni  definite  dei
dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi  compresa
la gestione speciale  ad  esaurimento  di  cui  all'articolo  75  del
decreto del Presidente della Repubblica 20  dicembre  1979,  n.  761,
nonche' le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS  per  il
personale  addetto  alle  imposte  di  consumo,  per   il   personale
dipendente dalle aziende private del gas  e  per  il  personale  gia'
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte  dirette.  La
trattenuta  relativa  al  predetto  contributo  di  perequazione   e'
applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a  conclusione
dell'anno di riferimento, all'atto della  corresponsione  di  ciascun
rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta e'
preso a riferimento il trattamento  pensionistico  complessivo  lordo
per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal
casellario  centrale  dei  pensionati,  istituito  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388,  e  successive
modificazioni, e' tenuto a fornire a tutti  gli  enti  interessati  i
necessari  elementi  per   l'effettuazione   della   trattenuta   del
contributo  di  perequazione,  secondo  modalita'  proporzionali   ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono  versate,
entro il  quindicesimo  giorno  dalla  data  in  cui  e'  erogato  il
trattamento su cui  e'  effettuata  la  trattenuta,  all'entrata  del
bilancio dello Stato. 
      22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I  soggetti
di cui al presente comma che maturano i  previsti  requisiti  per  il
diritto  al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'   anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di  maturazione  dei
previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo  periodo  del
presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di
due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di  tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 º  gennaio
2014, fermo restando per il  personale  del  comparto  scuola  quanto
stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, e successive modificazioni." 
      22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma  22-ter
le  disposizioni   in   materia   di   decorrenza   dei   trattamenti
pensionistici vigenti prima della data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto continuano  ad  applicarsi,
nei limiti del numero  di  5.000  lavoratori  beneficiari,  ancorche'
maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a  decorrere  dal
1 º gennaio 2012: 
        a) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi  degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali    stipulati
anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano  i  requisiti  per  il
pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio
1991, n. 223; 
        b) ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai  sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati
entro il 30 giugno 2011; 
        c) ai lavoratori che, alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
      22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della
data  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  delle  domande   di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al  comma  22-ter  che
intendono  avvalersi  del  regime  delle  decorrenze  previsto  dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore  della  legge
di  conversione  del   presente   decreto.   Qualora   dal   predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di
pensione,  l'INPS  non  prendera'  in  esame  ulteriori  domande   di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei  benefici  previsti  dalla
disposizione di cui al comma 22-quater». 
  All'articolo 20: 
    al comma 1, il quinto periodo e' soppresso e  all'ultimo  periodo
sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonche' le modalita'  e
le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di  applicazione
del presente comma delle regioni che in uno dei tre  anni  precedenti
siano risultate inadempienti al patto di stabilita' e  delle  regioni
sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  Ai  fini  di  ripartire  l'ammontare  del  concorso   alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica   fissati,   a
decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i
predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'interno  e  con  il
Ministro per gli affari regionali e  per  la  coesione  territoriale,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi,  sulla
base dei seguenti parametri di virtuosita': 
        a) prioritaria considerazione  della  convergenza  tra  spesa
storica e costi e fabbisogni standard; 
        b) rispetto del patto di stabilita' interno; 
        c) incidenza della spesa del personale sulla  spesa  corrente
dell'ente in relazione al numero  dei  dipendenti  in  rapporto  alla
popolazione  residente,  alle  funzioni   svolte   anche   attraverso
esternalizzazioni nonche' all'ampiezza del territorio; la valutazione
del predetto parametro tiene conto del suo  valore  all'inizio  della
legislatura o consiliatura e delle sue  variazioni  nel  corso  delle
stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter; 
        d) autonomia finanziaria; 
        e) equilibrio di parte corrente; 
        f) tasso  di  copertura  dei  costi  dei  servizi  a  domanda
individuale per gli enti locali; 
        g)  rapporto  tra  gli  introiti   derivanti   dall'effettiva
partecipazione all'azione  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  i
tributi erariali, per le regioni; 
        h) effettiva partecipazione degli enti locali  all'azione  di
contrasto all'evasione fiscale; 
        i) rapporto tra le  entrate  di  parte  corrente  riscosse  e
accertate; l) operazione di dismissione di partecipazioni  societarie
nel rispetto della normativa vigente»; 
    dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui
devono tendere gli enti territoriali  nell'esercizio  delle  funzioni
riconducibili  ai  livelli  essenziali  delle  prestazioni  e   delle
funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosita' di cui al comma
2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi  relativi  agli
output  dei  servizi  resi,  anche  utilizzando  come  parametro   di
riferimento realta' rappresentative dell'offerta di  prestazioni  con
il miglior rapporto qualita-costi. 
      2-ter. Il decreto di cui al comma 2 individua  un  coefficiente
di correzione connesso alla  dinamica  nel  miglioramento  conseguito
dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti  con  riguardo
ai parametri di cui al citato comma 2. 
      2-quater. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, il comma 31 e' sostituito dal seguente: 
        "31. Il limite demografico minimo che  l'insieme  dei  comuni
che sono tenuti ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali  in  forma
associata deve  raggiungere  e'  fissato  in  5.000  abitanti  o  nel
quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente  piu'
piccolo  tra  quelli  associati.  I  comuni  assicurano  comunque  il
completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  da
26 a 30 del presente articolo: 
        a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
        b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad  almeno  quattro
funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra  quelle
di cui all'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009; 
        c) entro il 31 dicembre 2013 con  riguardo  a  tutte  le  sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009"»; 
    al comma 3: 
      dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni
del primo periodo si applicano per le province a decorrere  dall'anno
2012»; al secondo periodo, le parole: «di cui al primo periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»;  all'ultimo
periodo, le parole:  «puo'  essere  ridotto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' ridotto»; 
    i commi 6, 7 e 8 sono soppressi; 
    dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente: 
      «17-bis. Le  risorse  destinate,  a  legislazione  vigente,  ai
rimborsi e alle compensazioni  relativi  alle  imposte  sono  ridotte
dell'importo di 700 milioni di  euro  per  l'anno  2013  e  di  1.400
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014». 
  All'articolo 21, comma 4, capoverso « 11-quater», dopo  le  parole:
«diritto comunitario e» sono inserite le  seguenti:  «in  particolare
alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2007, nonche'», le  parole:  «del  decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 188,» sono soppresse e le parole: «si applicano» sono
sostituite dalle seguenti: «si applica». 
  All'articolo 22: 
    al comma 1, capoverso 1, le parole «1. "Ai fini» sono  sostituite
dalle seguenti: «"Art. 46. - (Programmazione finanziaria).  -  1.  Ai
fini»; 
    al comma 1, capoverso  3,  secondo  periodo,  le  parole:  «comma
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «periodo precedente»; 
    al comma 1, capoverso 4, e al  comma  4,  ovunque  ricorrano,  le
parole: «articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17  e
seguenti». 
  All'articolo 23: 
    al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  dopo
il comma 1  e'  aggiunto  il  seguente:  "1-bis.  Nei  confronti  dei
soggetti di cui: 
      a)  all'articolo  5,  che  esercitano  attivita'   di   imprese
concessionarie  diverse  da  quelle  di  costruzione  e  gestione  di
autostrade e trafori, si applica l'aliquota del 4,20 per cento; 
      b) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento; 
      c) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento"»; 
    al comma 7, alinea, le parole: «allegata al DPR 26 ottobre  1972,
n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «approvata  con  decreto  del
Ministro delle finanze 20 agosto  1992,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992»; 
    al comma 7, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)  dopo
il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
      "2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati
dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385: 
        1) per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli  il
cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso   ciascun
intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro: 
          a) con periodicita' annuale euro 34,20 
          b) con periodicita' semestrale euro 17,1 
          c) con periodicita' trimestrale euro 8,55 
          d) con periodicita' mensile euro 2,85 
        2) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
ed inferiore a 150.000 euro: 
          a) con periodicita' annuale euro 70,00 
          b) con periodicita' semestrale euro 35,00 
          c) con periodicita' trimestrale euro 17,5 
          d) con periodicita' mensile euro 5,83 
        3) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro: 
          a) con periodicita' annuale euro 240,00 
          b) con periodicita' semestrale euro 120,00 
          c) con periodicita' trimestrale euro 60,00 
          d) con periodicita' mensile euro 20,00 
        4) dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
euro: 
          a) con periodicita' annuale euro 680,00 
          b) con periodicita' semestrale euro 340,00 
          c) con periodicita' trimestrale euro 170,00 
          d) con periodicita' mensile euro 56,67 
        5) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000  euro
ed inferiore a 150.000 euro: 
          a) con periodicita' annuale euro 230,00 
          b) con periodicita' semestrale euro 115,00 
          c) con periodicita' trimestrale euro 57,50 
          d) con periodicita' mensile euro 19,17 
        6) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro
ed inferiore a 500.000 euro: 
          a) con periodicita' annuale euro 780,00 
          b) con periodicita' semestrale euro 390,00 
          c) con periodicita' trimestrale euro 195,00 
          d) con periodicita' mensile euro 65,00 
        7) dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi  di
titoli il cui  complessivo  valore  nominale  o  di  rimborso  presso
ciascun intermediario finanziario sia  pari  o  superiore  a  500.000
euro: 
          a) con periodicita' annuale euro 1.100,00 
          b) con periodicita' semestrale euro 550,00 
          c) con periodicita' trimestrale euro 275,00 
          d) con periodicita' mensile euro 91,67"»; 
    il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
      «10. Per rendere piu' rigoroso il regime di deducibilita' degli
accantonamenti, all'articolo 107, comma  2,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dopo  il  secondo  periodo  e'
aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e
gestione di autostrade e trafori la percentuale  di  cui  al  periodo
precedente e' pari all' 1 per cento".»; 
    al comma 12, capoverso «10-bis», le parole: «dell'articolo 24,  e
seguenti,» sono soppresse; 
    al comma 17, lettera c), e al  comma  19,  lettera  c),  dopo  le
parole: «decreto legislativo 18  dicembre  1997,»  sono  inserite  le
seguenti: «n. 471,»; 
    al comma 28, lettera c), la  parola:  «e)»  e'  sostituita  dalla
seguente: «d-ter)»; 
    al comma 33, le parole: «e le disposizioni» sono sostituite dalle
seguenti: «le disposizioni»; 
    al comma 36, le parole: «e 215» sono soppresse e  sono  aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «. Al comma 215 del  medesimo  articolo,
al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  "e
nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo."»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      «50-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      "2-bis. Per i compensi di cui al comma 1,  le  disposizioni  di
cui ai  commi  precedenti  si  applicano  sull'ammontare  che  eccede
l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione". 
      50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis  si  applica  ai
compensi corrisposti a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
      50-quater. Gli incrementi delle  aliquote  di  accisa  disposti
dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  b),  della  determinazione  del
direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011,
restano confermati a decorrere dal  1 º  gennaio  2012.  Continua  ad
applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
maggio 2011, n. 75». 
  All'articolo 24: 
    al  comma  34,  quarto  periodo,  la  parola:  «aggiudicati»   e'
sostituita dalla seguente: «aggiudicate» e,  all'ultimo  periodo,  le
parole: «n. 773."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 773»; 
    al comma 39 e  al  comma  40,  le  parole:  «del  monopoli»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei monopoli». 
  All'articolo 27, al comma 1, dopo le parole: «e' ridotta al  5  per
cento.» sono aggiunte le seguenti:  «Il  regime  di  cui  ai  periodi
precedenti e' applicabile anche oltre il quarto  periodo  di  imposta
successivo a quello di inizio dell'attivita' ma non oltre il  periodo
di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di eta'». 
  All'articolo 29: 
    al comma 1, capoverso 4, le  parole:  «alla  cancellazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «la cancellazione»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Al  fine  di  incrementare  il   tasso   di   crescita
dell'economia  nazionale,  ferme  restando  le   categorie   di   cui
all'articolo 33, quinto comma,  della  Costituzione,  sentita  l'Alta
Commissione di cui al comma 2, il Governo formulera'  alle  categorie
interessate proposte di riforma in materia  di  liberalizzazione  dei
servizi e delle attivita' economiche; trascorso il  termine  di  otto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, cio'  che  non  sara'  espressamente  regolamentato
sara' libero. 
      1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e  di
garanzia per le privatizzazioni, approva, su  conforme  deliberazione
del Consiglio dei Ministri, uno o piu' programmi per  la  dismissione
di partecipazioni azionarie  dello  Stato  e  di  enti  pubblici  non
territoriali; i programmi di dismissione, dopo  l'approvazione,  sono
immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalita'  di  alienazione
sono stabilite, con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, nel rispetto del principio di  trasparenza  e  di  non
discriminazione. Il Ministro riferisce  al  Parlamento  entro  il  30
giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano»; 
    al comma 2, primo periodo, dopo le  parole:  «dei  servizi»  sono
aggiunte le seguenti: «e delle attivita' economiche». 
    alla rubrica, le parole: «e dei servizi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, dei servizi e delle attivita' economiche». 
  All'articolo 32: 
    al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui al comma 1»  sono
soppresse  e  le  parole:  «Ministero  delle   infrastrutture»   sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture»; 
    al comma 3, le parole: «presente  decreto  che»  sono  sostituite
dalle seguenti: «presente decreto». 
  All'articolo 33, comma 7, le parole: «di cui  il»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui ai». 
  All'articolo 35: 
    al comma 2, quarto periodo, le parole: «Asse prioritario i»  sono
sostituite dalle seguenti: «Asse prioritario 1»; 
    al comma  4,  le  parole:  «articolo  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 14»; 
  All'articolo 36: 
    al comma 2, lettera b), numero  3),  alla  parola:  «affidamento»
sono premesse le seguenti:  «in  alternativa  a  quanto  previsto  al
numero 1),»; 
    al comma 3,  lettera  d),  le  parole:  «dell'articolo  23»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23»; 
    dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente: 
    «10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: 
    "12.  Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni   indicate   nelle
autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a
euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato"». 
  All'articolo 37: 
    al comma  6,  lettera  b),  numero  2),  le  parole:  «al  doppio
dell'importo»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «a   tre   volte
l'importo»; 
    al comma 6, lettera z), il numero 1) e' sostituito dal  seguente:
«1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo
amministrativo e nel processo tributario"»; 
    al comma 6, lettera aa), il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      "a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo
amministrativo e nel processo tributario"». 
  All'articolo 38: 
    al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «Art.  445-bis»,  al
primo comma,  le  parole:  «presso  il  Tribunale  del  capoluogo  di
provincia in cui risiede l'attore» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore», al quinto
comma, le parole: «articolo  196»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«articolo 196,» e il settimo comma e' soppresso; 
    dopo il comma 4, le parole:  «4.  A  decorrere»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5. A decorrere» e i successivi commi 5, 6 e  7  sono
rispettivamente rinumerati come commi 6, 7 e 8. 
  All'articolo 39: 
    al comma 1, lettera b), dopo la parola: «contabili» sono inserite
le seguenti: «in servizio o a riposo» e  dopo  le  parole:  «avvocati
dello Stato» le parole: «, in servizio o» sono soppresse; 
    al comma 2, lettera c), numero 5): 
      al primo ed  al  secondo  periodo  del  capoverso  «1-bis»,  le
parole: «che sono iscritti in albi professionali  ovvero  esercitano»
sono sostituite dalle seguenti: «che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in  forma  non  individuale,»  e  dopo  le  parole:
«lettera i)» sono inserite  le  seguenti:  «del  comma  1»;  dopo  il
secondo periodo  del  capoverso  «1-bis»  e'  aggiunto  il  seguente:
«All'accertamento della sussistenza delle cause  di  incompatibilita'
previste  nei  periodi  che  precedono  provvede  il   Consiglio   di
Presidenza della giustizia tributaria»; 
      al comma 4, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4,
avviate prima della data di entrata in vigore  del  presente  decreto
sono revocate»; 
      al comma 8, lettera c), le parole da:  «,  senza  applicazione»
fino alla fine della lettera sono soppresse; 
      al comma 8, lettera d), le parole: «sentito il Centro nazionale
per l'informatica nella  pubblica  amministrazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sentiti il DIgitPA». 
  All'articolo 40: 
    al comma 1, le parole: «5.850 milioni di euro  per  l'anno  2012»
sono sostituite dalle seguenti: «2.850 milioni  di  euro  per  l'anno
2012»; 
    dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis.  Gli  accantonamenti  disposti,  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo  1,  comma  13,
terzo periodo, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  sono  resi
definitivi con le modalita' ivi previste.  Le  entrate  previste  dal
primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate  al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
      1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e  favore  fiscale  di
cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e
del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i  casi  in  cui  la
disposizione  del  primo  periodo  del   presente   comma   non   sia
suscettibile di diretta ed immediata applicazione,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
stabilite le modalita' tecniche per l'attuazione del  presente  comma
con riferimento ai singoli regimi interessati. 
      1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si  applica
qualora entro il  30  settembre  2013  siano  adottati  provvedimenti
legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto  il
riordino della spesa in materia sociale, nonche'  la  eliminazione  o
riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si
sovrappongono alle prestazioni  assistenziali,  tali  da  determinare
effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non  inferiori  a
4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a  20.000  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2014»; 
    al comma 2, alinea, le parole: «articolo 21, commi 3  e  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 21, commi 1, 3 e 6», le  parole:
«articolo 37, comma 21» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37,
comma 20», le parole: «2.198,963 milioni di  euro  per  l'anno  2011»
sono sostituite dalle seguenti: «1.817,463 milioni di euro per l'anno
2011» e le parole: «7.427,863 milioni di euro per l'anno  2012»  sono
sostituite dalle seguenti: «4.427,863  milioni  di  euro  per  l'anno
2012»; 
    al comma 2, lettera a), le parole: «1.871,963 milioni di euro per
l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti:  «1.490,463  milioni  di
euro per l'anno 2011» e le parole: «4.314,863  milioni  di  euro  per
l'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «1.314,863  milioni  di
euro per l'anno 2012»; 
    al comma 2, lettera c), le parole: «2016 milioni  di  euro»  sono
sostituite dalla seguente: «2016». 
  E' aggiunto, in fine, il seguente allegato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
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