Integra il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi
falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al
soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese.
A stabilirlo la III sez. penale della Suprema Corte con la sentenza n. 12479 del 3.04.2012