Illegittimità del trasferimento in una struttura creata ad hoc
Con sentenza n. 21710 del 4 dicembre 2012, la Cassazione ha affermato che è illegittimo il trasferimento del dipendente, mascherato da cessione di ramo d’azienda, in una struttura produttiva creata "ad hoc", in occasione del passaggio del dipendente, e che, dunque, non presuppone l’esistenza di una preesistente realtà produttiva autonoma. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 21710/2012.
Secondo la Suprema Corte "la mancanza degli allegati al contratto di cessione …impediva anche di individuare l’oggetto della cessione, mentre anche le deduzioni della società ed anche i capitoli di prova richiesti non consentivano di chiarire l’autonomia funzionale della struttura (qualificata logistica), nonché gli elementi materiali e/o immateriali oggetto di trasferimento idonei a costituire una articolazione funzionalmente autonoma di una attività economica organizzata, preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità”. In pratica, l'azienda avrebbe dovuto dimostrare “la preesistenza e l’autonomia funzionale dell’attività economica ceduta”.
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