ELEVAZIONE DEI LIMITI DI ETA’ E PENSIONAMENTO: PROBLEMI OPERATIVI
di Eufranio MASSI
Una recente sentenza del Tribunale di Roma 8n. 20718/2013, depositata il 5 novembre 2013, offre
lo spunto per un primo esame della piena operatività di quanto previsto dall’art. 24, comma 4
della legge n. 214/2011 relativo alla possibilità per i lavoratori di rimanere in servizio fino al
compimento del 70° anno di età. Tale disposizione recita “ Per i lavoratori e le lavoratrici la cui
pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme
esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,
della legge n. 335/1995, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti
minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi
restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di
trasformazione calcolati fino all’età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita,
come previsti dall’art. 12 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n.122/2010
e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti l’efficacia delle
disposizioni di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite di flessibilità”.